Accesso civico

Riferimento normativo: art. 5, c.1 e2, D.lgs. n. 33/2013

L'accesso civico semplice riguarda dati, documenti e informazioni per i quali l'art. 5 del D.lgs. 33/2013 obbliga la pubblicazione riconoscendo a chiunque il diritto di richiederli.

L'accesso civico generalizzato, contenente i dati e i documenti ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria, è un nuovo diritto riconosciuto a chiunque ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 33/2013 e nei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del medesimo decreto.

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